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Deposito Doganale/Deposito IVA

Fischer & Rechsteiner

dogana

In qualità di qualificato operatore doganale e titolare di accreditamento AEO, offriamo una variegata serie di servizi doganali che, in sintesi, si possono così riepilogare:

SERVIZI DOGANALI VARI:

  • Operazioni doganali export direttamente presso terminal principale
  • Operazioni doganali import direttamente presso terminal principale
  • Gestione di procedure semplificate/domiciliate di clienti
  • Transiti comunitari (T1-T2)
  • Traffici di perfezionamento attivo e passivo, temporanee importazioni ed esportazioni
  • Gestione Carnet TIR
  • Gestione deposito IVA e magazzino doganale
  • Presentazione ed ottenimento di autorizzazioni sia presso Circoscrizioni doganali che presso i Ministeri abilitati
  • Consulenze doganali.

 Dogana IMPORT EXPORT FR

DEPOSITO DOGANALE presso terminal principale di Valmadrera:

Il deposito doganale è un regime sospensivo ed economico in quanto consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate. Trattasi di una struttura dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale. Sono ammesse al beneficio del regime in questione le seguenti tipologie di merci:

  • Le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali;
  • Le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione finale delle stesse (art. 98, lett. B), del Reg. (CEE) 2913/1992).

Fischer & Rechsteiner è gestore di un deposito doganale di tipo C presso il proprio terminal di Valmadrera in base ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, disponendo dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria.

servizio deposito iva

 

DOGANA FISCHER

DEPOSITO IVA presso terminal principale di Valmadrera:

L’istituto del deposito IVA, regolato dall’art. 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, è stato previsto – in recepimento dell’art. 16 della Sesta direttiva comunitaria, come modificato dalla direttiva comunitaria 95/7/CE del 1995 – con finalità di agevolazione e semplificazione, per evitare, in seguito al superamenti delle frontiere doganali attuato dal 1° gennaio 1993, che alle merci comunitarie fosse riservato un trattamento deteriore rispetto ai beni provenienti da Paesi terzi. In sostanza, i depositi IVA sono luoghi destinati a facilitare la movimentazione e la custodia dei beni oggetto dei traffici intracomunitari, nei quali tutte le operazioni avvengono senza il pagamento dell’IVA. Le operazioni in regime di deposito IVA, espressamente elencate al comma 4 dell’art. 50-bis ( cessioni o acquisti intracomunitari, determinate cessioni interne, importazioni, prestazioni di servizi relative a beni custoditi nei depositi), che hanno esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito ovvero che hanno per oggetto i beni già esistenti nel deposito, sono effettuate senza applicazione dell’imposta : il pagamento dell’IVA, a differenza di quanto accade per le importazioni, è rinviato ad un momento successivo , cioè all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito , nel caso in cui i beni siano estratti per essere utilizzati nello Stato , o per essere ivi commercializzati.

Per gli importatori di merci si tratta di una rilevante opzione: aziende industriali e commerciali utilizzando questo strumento possono differire il pagamento dell’IVA al momento della effettiva commercializzazione delle merci importate. Il vantaggio è soprattutto per le imprese strutturalmente a credito IVA o per quelle che non godono delle agevolazioni per gli esportatori abituali (plafond).

dogana F R

In questa ipotesi, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’IVA in base al sistema del “reverse charge” di cui all’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633; tale procedura comporta l’emissione di una autofattura da annotare sia nel registro IVA delle vendite che degli acquisti, realizzandosi così una mera debenza contabile, con corrispondente diritto alla detrazione del relativo importo, a norma dell’art. 19 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 633, con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste. I soggetti abilitati a custodire beni in regime di deposito IVA devono necessariamente riscuotere la fiducia dell’Amministrazione finanziaria: l’autorizzazione infatti può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali che presentino particolari requisiti, verificati secondo rigorosi criteri di analisi. Fischer & Rechsteiner ha ottenuto specifica autorizzazione a gestire un deposito IVA con il numero di identificazione 100/C direttamente all’interno del proprio terminal.